In tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, deve essere formata una squadra incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
La squadra deve essere formata da un numero adeguato di lavoratori (considerando anche i momenti di ferie del personale, eventuali turni, ecc.); in alcuni casi anche il Datore di Lavoro può ricoprire l’incarico di addetto antincendio.
Come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori o il Datore di Lavoro nominati addetti alla prevenzione incendi, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico. La periodicità dell’aggiornamento non è chiaramente indicata nel Testo Unico; è da ritenere corretta, anche secondo le indicazioni dei VV.F., una cadenza triennale per gli aggiornamenti degli addetti.
I contenuti e la durata della formazione sono disciplinati dal D.M. 10 marzo 1998, sulla base del rischio di incendio dell’attività. L’indicazione del livello di rischio è riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.
I corsi sono suddivisi in:
– Parte teorica in aula riguardante i principi della combustione, le misure di prevenzione e protezione e le procedure da adottare in caso di emergenza;
– Parte pratica sull’utilizzo di estintori e sulle modalità d’uso di idranti e naspi.
I corsi possono essere svolti presso le nostre sedi, nelle date programmate, o direttamente presso la Vostra azienda.