Il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) prevede all’art. 37, l’obbligo di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per:
– Lavoratori ed equiparati (soci lavoratori, stagisti, tirocinanti, apprendisti, ecc.) in merito ai rischi specifici della loro mansione
– Preposti, Dirigenti e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a riguardo ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La durata e i contenuti della formazione per i diversi soggetti sono disciplinati dal Testo Unico e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di formare i lavoratori sui rischi prima di adibirli alla mansione specifica, secondo il seguente percorso: